Norme di sicurezza

Accertamenti della sicurezza post contatore _ Delibera AEEG 40/04 e successive modifiche ed integrazioni.

So.Met S.r.l. in qualità di Distributore, a decorrere dal 1° luglio 2005 avvia la procedura definitiva (la fase transitoria si è conclusa con scadenza 30 giugno 2005) per l'attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza nuovi secondo quanto disposto dalla Delibera 40/04 e successive modifiche ed integrazioni, emessa dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, la quale prevede che i clienti finali che richiedono l'attivazione della fornitura di gas, debbano produrre ed inviare al Distributore una specifica documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente.

Il Venditore, al quale il Cliente finale si rivolge per la fornitura del gas, deve garantire la corretta informazione sulla procedura adottata dal Distributore.

Il Distributore deve eseguire un accertamento sulla documentazione ricevuta, subordinando l'attivazione della fornitura all'esito positivo dell'accertamento stesso.

Sono esclusi dagli obblighi della Delibera gli impianti "destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali".

Da consultare

Documentazione da presentare per l'accertamento.

(per una corretta visualizzazione dei moduli occorre scaricare il programma Adobe reader)

Per impianti soggetti e non alla Legge 05 marzo 1990 n. 46


Per riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore per dispersione di gas rilevata sull'impianto interno

  • Allegato E attestazione di responsabilità di aver effettuato con esito positivo la prova di tenuta dell'impianto interno del gas.

Documentazione tecnica da presentare in concomitanza degli allegati H e I

  • Facsimile per la compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita' o all'attestazione della corretta esecuzione dell'impianto a gas. Si prega di consultare le istruzioni  e di utilizzare i segni grafici imposti dalle norme UNI.
  • Copia del Certificato di Conformità dell'impianto ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n.46 rilasciato dall'installatore dell'impianto interno, deve essere consegnato al distributore entro 30 giorni dalla data di installazione contatore.

ATTENZIONE: L'allegato H deve essere compilato e sottoscritto dal Cliente finale che richiede la fornitura.
L'allegato I corredato degli allegati tecnici previsti dalla Delibera devono essere compilati e sottoscritti dall'Installatore che ha realizzato l'impianto.
Si precisa che insieme all'Allegato I deve essere consegnata la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'Installatore.

IMPIANTI SOGGETTI ALLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46. Ricadono in questa categoria gli impianti gas a valle del punto di consegna (contatore) relativi ad edifici adibiti ad uso civile (unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e similari).

IMPIANTI NON SOGGETTI ALLA LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46. Ricadono in questa categoria gli impianti non compresi al punto precedente e non destinati esclusivamente ad un uso industriale ed artigianale.

Modalità di recapito della documentazione da accertare:

potrà essere ritirata direttamente dall'incaricato SO.Met S.r.l. al momento del sopralluogo per installazione contatore oppure inviata al Distributore presso la sede:
SO.MET S.r.l. - VIa G. Testore, 12 - 14055 Costigliole d'Asti.

Costi a carico del Cliente finale previsti dalla Delibera 40/04
Importi, al netto delle imposte per ogni accertamento documentale (positivo o negativo), che saranno addebitati tramite il Venditore scelto dal Cliente finale per la fornitura gas:

  • euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
  • euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
  • euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;
  • euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura gas relativo alla sicurezza post contatore.

Definizioni da Delibera 40/04:

  • "accertamento" è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
  • "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
  • "distributore" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;
  • "venditore" è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;
  • "installatore" è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;
  • "impianto di utenza" è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
  • "impianto di utenza nuovo" è l'impianto di utenza di nuova installazione.