Norme di sicurezza

Accertamenti della sicurezza post contatore _ Delibera AEEG 40/04 e successive modifiche ed integrazioni.

So.Met S.r.l. in qualità di Distributore, a decorrere dal 1° luglio 2005 avvia la procedura definitiva (la fase transitoria si è conclusa con scadenza 30 giugno 2005) per l'attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza nuovi secondo quanto disposto dalla Delibera 40/04 e successive modifiche ed integrazioni, emessa dall'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas, la quale prevede che i clienti finali che richiedono l'attivazione della fornitura di gas, debbano produrre ed inviare al Distributore una specifica documentazione che attesti la corretta esecuzione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente.
Il Venditore, al quale il Cliente finale si rivolge per la fornitura del gas, deve garantire la corretta informazione sulla procedura adottata dal Distributore.
Il Distributore deve eseguire un accertamento sulla documentazione ricevuta, subordinando l'attivazione della fornitura all'esito positivo dell'accertamento stesso.
Sono esclusi dagli obblighi della Delibera gli impianti "destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali".

Da consultare

Documentazione da presentare per l'accertamento.

(per una corretta visualizzazione dei moduli occorre scaricare il programma Adobe reader)

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'Installatore aggiornata

 

L'allegato H deve essere compilato e sottoscritto dal cliente finale che richiede la posa del contatore insieme al contratto di fornitura
L'allegato I corredato degli allegati tecnici obbligatori previsti dalla Delibera 40/04 e dalla visura camerale devono essere compilati e sottoscritti dall'Installatore che ha realizzato l'impianto.

 

Facsimile per la compilazione degli allegati obbligatori

 

Costi a carico del Cliente finale previsti dalla Delibera 40/04

Importi, al netto delle imposte per ogni accertamento documentale (positivo o negativo), che saranno addebitati tramite il Venditore scelto dal Cliente finale per la fornitura gas:

  • euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
  • euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
  • euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW;
  • euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura gas relativo alla sicurezza post contatore.

Modalità di recapito della documentazione da accertare

  • Potrà essere ritirata direttamente dall'incaricato So.Met S.r.l. al momento del sopralluogo per l’installazione del contatore
  • Inviata al Distributore presso la sede di Costigliole d’Asti:
So.Met S.r.l. - Via Testore 12 – 0141 962311 - 14055 Costigliole d'Asti.
  • Consegnata presso lo sportello Somet Energia di Asti –  C.so Venezia 10 – Tel. 0141 320516

Riattivazione della fornitura

Per la  riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di una dispersione di gas rilevata sull'impianto interno deve essere compilato l’Allegato E e spedito al distributore insieme alla visura camerale.

Obblighi del committente [estratto dal D.M. 37/08]

Art. 7. Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto (solo per impianti di potenzialità superiore ai 50 kW) è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.

Art. 8. Obblighi del committente

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati ad imprese abilitate.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto o copia della dichiarazione di rispondenza.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

 

Riferimenti normativi

 

Impianti mai attivati – linee guida cig

Impianti nuovi esistenti (rif. Art.18.4 delibera AEEG 40/04)

In caso di impianti mai attivati, totalmente privi di documentazione e sino alla pubblicazione da parte dell’UNI di una nuova norma tecnica per le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza:

Non è previsto l’accertamento

Quali documenti devono essere richiesti:

  • Art.18_4 per l’installatore: la pagina 1 subito mentre la pagina 2 solo dopo la posa del contatore in quanto l’installatore  attesta, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito, con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti.

 

In caso della mancanza della dichiarazione di conformità rilasciata al termine dei lavori  l’installatore deve compilare il modulo di rapporto tecnico di verifica con una lettera accompagnatoria al cliente finale:
 
“In allegato alla presente si trasmette il Rapporto tecnico relativo alla verifica del nuovo impianto gas, privo di Dichiarazione di conformità, di via………. n. nel comune di…….. quale Dichiarazione di rispondenza prevista dall’art. 7 del decreto Ministeriale 37/08”.

Definizioni da Delibera 40/04:

  • Accertamento: è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
  • Cliente finale: è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
  • Distributore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;
  • Venditore: è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;
  • Installatore: è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;

Definizioni relative all’impianto di utilizzazione gas Norma UNI CIG 7129/08

  • impianto gas: Impianto costituito dai seguenti componenti:

- impianto interno,
- installazione ed i collegamenti dell’apparecchio utilizzatore,
- predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione dei locali di installazione
degli apparecchi,
- predisposizioni edili e/o meccaniche per l’aerazione dei locali di installazione,
- predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della
combustione ed il collegamento al camino/canna fumaria.

  • impianto interno: Tubazione a valle del punto di consegna che termina al collegamento di

entrata degli apparecchi.
Nota L’impianto interno comprende le tubazioni installate sia nella parte interna che esterna dell’edificio.

  • impianto domestico e similare: Impianto a gas in cui gli apparecchi installati hanno tutti

singola portata termica non maggiore di 35 kW. Inoltre con il termine " impianto similare"
si intende indicare un impianto destinato ad alimentare apparecchi di utilizzazione per la
produzione di calore, acqua calda sanitaria e per la cottura cibi installato in ambienti ad
uso non abitativo e non considerati nel campo di applicazione di specifiche regole
tecniche.

  • punto di riconsegna (in precedenza noto come "punto di consegna"): Punto in cui avviene

il passaggio di proprietà del gas dall’azienda distributrice all’utente.
Questo punto potrebbe coincidere, o meno con il punto d’inizio.

  • punto d’inizio: Definisce il primo elemento dell’impianto soggetto all’applicazione della

norma di installazione. A seconda della tipologia impiantistica questo elemento può
essere:
a) il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di misura;
b) il rubinetto posto immediatamente a valle di una derivazione che alimenta un impianto
domestico o similare, qualora la tubazione principale del gas a valle del gruppo di
misura è asservita ad impianti di tipologia diversa da quelli ricadenti nella presente
norma per esempio: cicli produttivi, centrali termiche maggiori di 35 kW, ecc;
c) il rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di riduzione qualora l’impianto
di cui al punto b) sia alimentato con pressione maggiore di quella prevista dal campo di applicazione della presente norma