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Normativa di riferimento


Livello nazionale

Il Decreto Legislativo n. 387 del 2003, che recepisce la Direttiva 2001/77/CE, ha introdotto in Italia il conto energia. Di seguito è riportata la parte più significativa inerente il fotovoltaico.

Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
  2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:a. stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
    a. stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
    c. stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
    d. stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità' dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
    e. stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
    f. fissano, altre sì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
    g. possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Si sottolinea che nel Decreto si incentiva la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, non l'investimento per realizzarlo.

Decreto Legislativo n. 387 del 2003: scarica il decreto in formato PDF.

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 "stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", in attuazione precedente decreto. La principale novità introdotta è stata l'eliminazione della fase istruttoria, possibile grazie all'eliminazione dei limiti annuali sulla potenza incentivata. Quindi, una volta richiesto l'allacciamento alla rete locale al Gestore, si può realizzare l'impianto.

Art.4 Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.

  1. [...] l'accesso alle tariffe incentivanti è consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi e semprechè i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
  2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.
  3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio dopo il 1 ottobre 2005 a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento [...].
  4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non gia' impiegati in altri impianti.
  5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), ovvero non integrato, parzialmente integrato, integrato.
  6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
  7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti [...] realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e semprechè tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali [...].
Rispettando le caratteristiche dell'impianto previste e le tempistiche per le documentazione necessaria, si ha diritto alla tariffa incentivante quasi automaticamente, che viene erogata quando l'impianto entra in esercizio. Le tariffe previste sono riportate nella tabella sottostante (art.6):


Tipologia di impianto
Potenza nominale (kW)Non integratoParzialmenteIntegrato
1≤P≤3
0,40,44
0,49
3≤P≤20
0,38
0,42
0,46
P>20
0,36
0,4
0,44

Questa tariffa può essere aumentata fino ad un massimo del 30% per gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kW che effettuano lo scambio sul posto e servono edifici nei quali sono stati fatti degli interventi di risparmio energetico (art.7). All'art. 9 vengono specificate le condizioni per la cumulabilità degli incentivi.

Decreto 19 febbraio 2007: scarica il decreto in formato PDF. 

Recentemente sono entrate in vigore due delibere, la Delibera AEEG n. 74/08 e la Delibera AEEG n. 01/09. Le novità introdotte sono relative al regime di utilizzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici in scambio sul posto, in particolare esso sarà gestito dal GSE e non più dai singoli distributori di energia elettrica. Inoltre la soglia per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è stata innalzata fino a 200 kW per impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Si riportano di seguito le parti più significative.

Allegato A della Delibera AEEG n. 74/08.
Articolo 3

3.2. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all'impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, [...]
3.3. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE [...]
3.4. La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Inoltre, tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.

Art. 6 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto.

6.1. Il GSE, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
a. a) riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio CS calcolato secondo quanto previsto al comma 5.5;
b. [...]
c. riceve dall'utente dello scambio un contributo, pari a 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.