
Il Decreto Legislativo n. 387 del 2003, che recepisce la Direttiva 2001/77/CE, ha introdotto in Italia il conto energia. Di seguito è riportata la parte più significativa inerente il fotovoltaico.
Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare.
Si sottolinea che nel Decreto si incentiva la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, non l'investimento per realizzarlo.
Decreto Legislativo n. 387 del 2003: scarica il decreto in formato PDF.Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 "stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici", in attuazione precedente decreto. La principale novità introdotta è stata l'eliminazione della fase istruttoria, possibile grazie all'eliminazione dei limiti annuali sulla potenza incentivata. Quindi, una volta richiesto l'allacciamento alla rete locale al Gestore, si può realizzare l'impianto.
Art.4 Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti.
| Tipologia di impianto | |||
|---|---|---|---|
| Potenza nominale (kW) | Non integrato | Parzialmente | Integrato |
| 1≤P≤3 | 0,4 | 0,44 | 0,49 |
| 3≤P≤20 | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
| P>20 | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
Questa tariffa può essere aumentata fino ad un massimo del 30% per gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 kW che effettuano lo scambio sul posto e servono edifici nei quali sono stati fatti degli interventi di risparmio energetico (art.7). All'art. 9 vengono specificate le condizioni per la cumulabilità degli incentivi.
Decreto 19 febbraio 2007: scarica il decreto in formato PDF.
Recentemente sono entrate in vigore due delibere, la Delibera AEEG n. 74/08 e la Delibera AEEG n. 01/09. Le novità introdotte sono relative al regime di utilizzo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici in scambio sul posto, in particolare esso sarà gestito dal GSE e non più dai singoli distributori di energia elettrica. Inoltre la soglia per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è stata innalzata fino a 200 kW per impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. Si riportano di seguito le parti più significative.
Allegato A della Delibera AEEG n. 74/08.
Articolo 3
3.2. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all'impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, [...]
3.3. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE [...]
3.4. La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Inoltre, tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.
Art. 6 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto.
6.1. Il GSE, nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.3:
a. a) riconosce all'utente dello scambio il contributo in conto scambio CS calcolato secondo quanto previsto al comma 5.5;
b. [...]
c. riceve dall'utente dello scambio un contributo, pari a 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.